Autore Topic: Doping: normativa in Medicina  (Letto 1868 volte)

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Doping: normativa in Medicina
« il: Febbraio 12, 2007, 10:59:10 am »
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07/02/07,10:25, Normativa in Medicina a cura di Mauro Marin

Doping
L?impiego diffuso del doping nelle attivit? sportive (Epidemiol Prev 2004, 28 : 178-183) e il rischio attuale che vengano coinvolti nel doping anche i pi? vulnerabili atleti minori d?et? (Lancet 2005, 366: 874-6) rappresenta un?emergenza sociale che richiede il massimo impegno anche da parte dei medici nel contrastare questo fenomeno dannoso.

Per doping nello sport si intende la somministrazione agli atleti o l?uso da parte di questi ultimi, di classi farmacologiche di sostanze dopanti o di metodi di doping vietati, allo scopo illecito e dannoso di aumentare le prestazioni psicofisiche. Questa definizione ? contenuta nell?art. 2 della legge n. 522 del 29 novembre 1995 che costituisce il provvedimento esecutivo di ratifica della Convenzione Europea contro in doping, firmata a Strasburgo il 16.11.1989.

Gli agenti dopanti figurano in una lista di vigilanza (tabella 1), aggiornata periodicamente e pubblicata ora nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, supplemento ordinario n. 104, in forma di Decreto Ministeriale 13 aprile 2005.
Nella stessa GU ? stato pubblicato anche il Decreto Ministeriale 19 maggio 2005, attuativo della legge n. 376 del 14 dicembre 2000 (in GU n. 294 del 18.12.2000) sul doping che ? considerato reato penale di competenza del giudice ordinario e non pi? solamente violazione al regolamento del CONI di competenza della giustizia sportiva.
La disciplina della tutela sanitaria delle attivit? sportive e della lotta contro il doping, contenuta nella legge n. 376/2000 istituisce i reati in materia di doping che comportano pene minime da 3 mesi a 3 anni e sanzioni pecuniarie, oltre all?interdizione temporanea dall?esercizio della professione se il reato ? commesso da un medico.

Secondo il regolamento del CONI ? considerato doping:

la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metabolici o markers in un campione biologico dell?atleta
l?uso o il tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito
il rifiuto o l?omissione ingiustificata di sottoporsi a controlli antidoping
la manomissione o il tentativo di manomissione dei risultati in una fase qualsiasi dei controlli antidoping
il possesso di sostanze vietate per uso non terapeutico e la pratica di metodi proibiti
il traffico o spaccio di sostanze vietate o di metodi proibiti

L?uso terapeutico di farmaci con attivit? dopante deve essere documentato da certificazione medica attestante l?idoneit? della cura rispetto alla accertata diagnosi e tale certificato va esibito prima della competizione.

Il doping costituisce un grave rischio per la salute e la vita in quanto pu? avere conseguenze fatali (Emerg Med Serv 2005: 34: 86-90).
Il codice di comportamento antidoping nelle attivit? sportive (risoluzione n. 92/C44/01 del Consiglio Europeo) ha affermato che ? un dovere degli operatori sanitari essere informati appieno circa gli effetti degli agenti e metodi dopanti e di consigliare correttamente gli sportivi che a loro si rivolgono (Br J Sports Med 2006, 40/ suppl.1: 58-9).

Il Codice di Deontologia Medica 2006 all?art. 73 afferma che il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare le prestazioni psicofisiche correlate ad attivit? sportiva a qualunque titolo praticata, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psicofisico del soggetto.

Il medico di medicina generale pu? svolgere anche una funzione educativa sui giovani atleti e sui loro genitori al fine di prevenire eventuali induzioni al doping di minori da parte di soggetti disonesti interessati pi? alle prestazioni che alla salute degli atleti.

Il doping ? contrario ai principi di lealt? e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport e alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialit? fisiche e delle qualit? morali degli atleti.
Agli atleti si consiglia di assumere solo farmaci prescritti da un medico per uso terapeutico e di accertarsi che i prodotti da automedicazione eventualmente assunti non contengano sostanze vietate ad effetto dopante.
E? responsabilit? personale dell?atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza ad effetto dopante. Sulle confezioni di farmaci ad effetto dopante viene stampato un logo che informa e vieta l?uso non terapeutico a scopo di doping per cui non ? ammessa l?ignoranza come scusante.

Tabella 1: Principali classi di Agenti e Metodi Dopanti

Ormoni e sostanze correlate (eritropoietina, glicocorticosteroidi, insulina, ACTH, hCG, LH, hGH, IGF-1, tetraidrogestrinone, testosterone, ecc.)
Farmaci anabolizzanti
Farmaci con attivit? anti estrogenica
Diuretici, probenecid e altri agenti mascheranti il doping
Narcotici
Psicostimolanti (amfetamine, ecc.)
Cannabinoidi
Alcolici
Farmaci beta2-agonisti
Farmaci beta-bloccanti
Metodi proibiti (emotrasfusioni, plasma expanders, trasportatori artificiali di ossigeno, ecc.)
Doping genetico (Adv Genet. 2006, 51: 1-110)

 


Fonti bibliografiche:

www.wada-ama.org
www.coni.it